Statuto - Cursillos Ugento - S.M. di leuca

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Statuto

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Statuto dell'Associazione "Cursillos di Cristianità in Italia"


Il presente testo di Statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 settembre 1999. Il Decreto di approvazione è stato firmato in pari data dal card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (prot. 962/99).


Cap. I - Costituzione, natura e sede

Art. 1

E' costituita ai sensi dei cann. 298-299, 321-326, l'Associazione privata di fedeli denominata "Cursillos di Cristianità in Italia", all'interno dell'omonimo Movimento spirituale.

L'Associazione ha sede in Roma.

Cap. II - Finalità

Art. 2

Le finalità dell'associazione sono:

• evangelizzare le persone;
• curare la formazione cristiana degli associati;
• permeare di spirito evangelico l'ordine temporale attraverso la testimonianza di vita dei soci.

Cap. III - Metodologia di attività

Art. 3

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'applicazione di una specifica metodologia, articolata in tre momenti fondamentali: "Pre-Cursillo", "Cursillo" e "Post-Cursillo".


Cap. IV - Appartenenza

Art. 4

Sono soci i fedeli laici che, avendo partecipato ad un cursillo di cristianità, intendono far proprie le finalità e la metodologia dell'Associazione; accettano di frequentare la Scuola Responsabili; assumono l'impegno di voler operare attivamente in nome dell'Associazione.

Art. 5

Alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente possono aderire all'Associazione:

• i sacerdoti diocesani, sentito il proprio Ordinario diocesano;
• i membri degli Istituti di vita consacrata, col consenso dei loro Superiori.

Art. 6

L'appartenenza all'Associazione viene a cessare:

per espressa dichiarazione di recesso, presentata o inviata dall'interessato al Coordinamento diocesano;

per dimissione decisa dal Coordinamento diocesano per giusta causa e comunicata all'interessato dal Coordinatore diocesano; contro di essa l'interessato può ricorrere in prima istanza al Coordinamento Nazionale, in seconda istanza all'Assemblea Nazionale.

Cap. V - Strutture formative

Art. 7

Le strutture formative a livello locale sono:

• l'Ultreya finalizzata a proporre un forte cammino di fede e a qualificare l'impegno apostolico degli associati;
• la Scuola Responsabili aperta a coloro che sono chiamati al servizio dell'Associazione;
• i Gruppi Operativi deputati alla realizzazione delle attività associative.

Art. 8

A livello nazionale la principale struttura formativa è il Cursillo per Responsabili, con il quale l'Associazione forma i suoi membri a livello nazionale, al fine di mantenere l'unità e di custodire il carisma fondazionale dell'associazione stessa.

Vi possono far parte coloro che hanno già partecipato ad un cursillo come responsabili e frequentano la Scuola.


Cap. VI - Animazione spirituale

Art. 9

L'animazione spirituale dell'Associazione a livello diocesano, territoriale e nazionale è affidata ad un presbitero, scelto attraverso gli organi statutari propri dell'Associazione tra i presbiteri secolari e religiosi appartenenti all'Associazione stessa.

Art. 10

A livello diocesano e territoriale spetta all'Animatore spirituale:

• curare la formazione spirituale dell'Associazione
• indicare mète pastorali in comunione con la Chiesa locale.

Art. 11

A livello nazionale spetta all'Animatore spirituale:

• elaborare le linee programmatiche dell'Associazione in ordine alle attività pastorali e di formazione;
• tenere i rapporti con i Vescovi diocesani;
• promuovere e verificare la corrispondenza dei programmi dell'Associazione con le esigenze di ecclesialità;
• ratificare la dissociazione degli appartenenti all'Associazione.

Art. 12

I presbiteri per svolgere il ministero di animazione spirituale nell'Associazione, a qualsiasi livello, devono ottenere la conferma dall'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 324, § 2.

L'Animatore spirituale nazionale, inoltre, deve essere confermato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.


Cap. VII - Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:


a livello diocesano:

• il Coordinamento diocesano
• il Coordinatore diocesano;

a livello territoriale:

• il Coordinamento territoriale
• il Coordinatore territoriale;

a livello nazionale:

• l'Assemblea nazionale
• il Coordinamento nazionale
• il Coordinatore nazionale.


Cap. VIII - Articolazione dell'Associazione

Art. 14

L'Associazione svolge la sua attività essenzialmente nelle diocesi, a servizio della Chiesa locale in comunione col Vescovo.

Art. 15

Il Coordinamento diocesano è formato dal Coordinatore diocesano, dall'Animatore spirituale diocesano, dai responsabili dei gruppi operativi e dai responsabili delle Ultreyas operanti in Diocesi. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno. Spetta ad esso:

• eleggere i Coordinatore diocesano;
• promuovere l'attuazione delle finalità dell'Associazione, secondo la sua specifica metodologia;
• organizzare e coordinare le attività della Scuola responsabili;
• programmare i Cursillos da svolgere e designare le équipes che li devono animare;
• decidere circa l'apertura o la chiusura di ultreyas in diocesi e seguirne l'andamento.

Art. 16

Al Coordinatore diocesano spetta:

• rappresentare l'Associazione diocesana;
• curare i rapporti col Vescovo, con le strutture ecclesiali diocesane, con le associazioni ecclesiali e con i movimenti operanti in diocesi;
• convocare e presiedere il Coordinamento diocesano, organizzarne l'attività e curare l'adempimento delle decisioni dello stesso;
• attuare le indicazioni proposte dagli organi nazionali e territoriali ed eseguire le loro decisioni.

Art. 17

Il Coordinamento territoriale è formato dal Coordinatore territoriale, dall'Animatore spirituale territoriale, dai Coordinatori e dagli Animatori spirituali delle diocesi presenti in un territorio determinato dal Coordinamento nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno. Spetta ad esso:

• eleggere, anche al di fuori dei Coordinatori diocesani, il Coordinatore territoriale;
• dare indicazioni per collegare le attività dei Coordinamenti diocesani e delle Scuole Responsabili diocesane;
• promuovere momenti di formazione e di aggiornamento;
• attuare le decisioni e le indicazioni deliberate a livello nazionale;
• eseguire gli adempimenti previsti dal Regolamento associativo.

Art. 18

Al Coordinatore territoriale spetta:

• rappresentare l'Associazione a livello territoriale;
• convocare e presiedere il Coordinamento territoriale e curare l'adempimento delle sue deliberazioni;
• mantenere i rapporti con i Coordinamenti delle diocesi che fanno capo al territorio;
• presentare al Coordinamento nazionale le istanze, le problematiche e le proposte del territorio.

Art. 19

L'Assemblea nazionale è costituita dai Coordinatori diocesani, dagli Animatori spirituali diocesani e dai membri del Coordinamento nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è convocata e presieduta dal Coordinatore nazionale. Spetta ad essa:

• elaborare e approvare gli orientamenti pastorali e metodologici generali, i programmi e le attività dell'Associazione;
• deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto;
• eleggere il Coordinatore nazionale e i nove componenti elettivi, di cui 6 laici e 3 sacerdoti, del Coordinamento nazionale;
• approvare la relazione annuale sullo stato dell'Associazione;
• approvare il rendiconto economico e finanziario.

Art. 20

Il Coordinamento nazionale è composto dal Coordinatore nazionale, dall'Animatore spirituale nazionale, dai Coordinatori territoriali, dagli Animatori spirituali territoriali e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale. Spetta ad esso:

• vigilare sull'attuazione delle finalità associative e sull'applicazione del metodo, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
• dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea nazionale;
• curare i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana, nonché con tutte le associazioni e i movimenti ecclesiali italiani ed esteri;
• curare i rapporti con gli altri organismi nazionali e internazionali, che confluiscono nell'Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad (O.M.C.C.);
• eleggere il Responsabile del Notiziario nazionale e il Responsabile del materiale;
• attribuire uffici e incarichi a livello nazionale per coadiuvare l'attività del Coordinamento stesso;
• deliberare su qualsiasi argomento che non sia specificamente riservato alla competenza di altri Organi.

Art. 21

Al Coordinatore nazionale spetta:

• rappresentare l'Associazione nazionale;
• convocare e presiedere l'Assemblea nazionale;
• convocare e presiedere il Coordinamento nazionale;
• coordinare le attività organizzative dell'Associazione;
• compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione espressamente delegatigli dall'assemblea nazionale.

Cap. IX - Elezioni e Deliberazioni

Art. 22

Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, per le elezioni e le deliberazioni di competenza degli organi collegiali dell'Associazione si applicano le norme del can. 119.

Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati per altri due trienni consecutivamente. Nel caso in cui venga meno un componente di un organismo elettivo, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato dell'organismo stesso.


Cap. X - Rapporti con la gerarchia ecclesiastica

Art. 23

L'Associazione fa sue le direttive pastorali dei Vescovi diocesani e della Conferenza Episcopale Italiana e incoraggia i propri membri a mettere a servizio della Chiesa i loro carismi, che spetta ai Vescovi discernere, e le loro competenze.

L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 305.


Cap. XI - Mezzi di sostentamento

Art. 24

L'Associazione non ha fini di lucro. Tutte le cariche e i servizi in seno all'associazione sono gratuiti.

Le attività ordinarie diocesane dell'Associazione sono sostenute dai liberi contributi degli appartenenti e dei simpatizzanti e sono gestite dal Coordinamento diocesano anche sotto l'aspetto amministrativo.

Le deliberazioni degli organi competenti su attività straordinarie, ai vari livelli, devono indicare anche i relativi mezzi di finanziamento, fermo restando che nessun contributo può essere imposto come obbligatorio ai membri e agli Organismi dell'Associazione, se non in base ad espresso impegno liberamente e legittimamente assunto dagli stessi.

È fatto divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che non imposto per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, a beneficio di Associazioni aventi finalità simili a quelle dell'Associazione e fatti salvi, a norma del can. 326, i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti.


Cap. XII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Art. 26

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 27

Le modifiche dello Statuto, deliberate dall'assemblea generale con la maggioranza assoluta dei componenti, devono essere approvate dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice di diritto canonico e al documento pastorale della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per il laicato "Le aggregazioni laicali nella Chiesa".

Art. 29

Il Coordinamento nazionale, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto da parte della Conferenza Episcopale Italiana, predisporrà un Regolamento di attuazione che deve essere approvato dall'Assemblea nazionale.








INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 22 DELLO STATUTO APPROVATA DURANTE L’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLO SCORSO SETTEMBRE 2010:


“Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata triennale e possono essere
confermati per altri due trienni consecutivamente” è da intendersi nel senso
che:
a conclusione dei tre trienni può essere assunta nuova carica o incarico
diverso rispetto ai precedenti purchè superiore.

A titolo esemplificativo si citano i seguenti casi:
1- Tre trienni da responsabile di gruppo operativo, può assumere la carica
di coord. Diocesano;
2- Tre trienni di coord. Dioc, può assumere la carica di Coord. Territoriale;
3- Tre trienni di coord. Territoriale può assumere la carica di coord.
Nazionale;
4- Tre trienni da componente del consiglio nazionale, può assumere la
carica di coord. nazionale


 
 
 
 
 
 
Contatti e info: 3383211952 - zioiggi@libero.it
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